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celebrazione senza mandato pontificio Econe 1 luglio 2026Tenendo in mente quanto affermato nel precedente articolo, ed in particolare che la giurisdizione è data alla Chiesa e dunque la giurisdizione di supplenza si ha solo laddove la Chiesa ha stabilito di supplire, vediamo ora le due situazioni in cui effettivamente la Chiesa ha previsto di conferire una giurisdizione di supplenza (oltre al caso di pericolo di morte, già visto), indicate nel can. 144 (che ripropone il can. 209 del CIC 1917).

Il primo caso è quello dell’errore comune, che riguarda il giudizio che qualcuno ha una giurisdizione che in realtà non ha; per esempio, un giudice canonico che in realtà non ha ricevuto alcuna giurisdizione, un sacerdote che assiste al matrimonio, ma senza le necessarie facoltà, o un sacerdote che amministra il sacramento della penitenza, ma senza averne le facoltà.
Senza entrare nelle discussioni tra canonisti, possiamo presentare alcuni punti fermi. Il primo è dato dal sostantivo «errore»; non si tratta dunque di ignoranza (“non sapevo che”), di dubbio (“chissà se”), ma di un giudizio che si rivela essere errato circa il fatto che il soggetto in questione ha quella giurisdizione abituale che in realtà poi non ha.

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