Nell’enciclica Immortale Dei Leone XIII fa cenno alle «libertà moderne» e nota come la Chiesa sia accusata di essere nemica della libertà in base a una «falsa e strana idea della libertà medesima». È però nell’enciclica Libertas, del 20 giugno 1888, che il Pontefice ritiene opportuno affrontare tematicamente il problema della libertà, illustrando dapprima la nozione naturale e cristiana di libertà, quindi quella proposta dal moderno liberalismo, e dettando infine alcune regole per la condotta dei cattolici.
1. Che cos’è la libertà.
Leone XIII distingue anzitutto fra libertà naturale e libertà morale. La libertà naturale, o libero arbitrio, «è la facoltà di scegliere». Esiste solo negli esseri dotati di intelligenza e di ragione. La ragione, infatti, «scorge la contingenza di tutti i singoli beni», e perciò «escludendo la necessità di abbracciarli determinatamente lascia libera la volontà di scegliere quello che le aggrada». La capacità di giudicare della contingenza dei beni deriva all’uomo dall’avere un’anima «semplice, spirituale, intellettiva»: una verità che la Chiesa ha sempre difeso, tutelando così la nozione della libertà naturale e del libero arbitrio contro vecchie e nuove eresie, dal manicheismo al giansenismo.
La libertà morale, o libertà in senso stretto, è la facoltà di scegliere «il bene conforme a ragione». Anche in questo caso la scelta è preceduta dal giudizio, che identifica quello che è buono. La libertà morale non coincide con il libero arbitrio, che può essere usato per il bene o per il male, ma è soltanto l’uso buono del libero arbitrio: altrimenti Dio, che non può fare il male, non sarebbe libero. Del libero arbitrio è possibile anche fare un uso cattivo: la ragione propone alla volontà «beni non veri ma apparenti, e la volontà li segue». Questa però non è libertà, ma schiavitù: «chi fa il peccato, è schiavo del peccato» (Gv 8, 34). E già gli antichi insegnavano che solo il sapiente, che vive secondo virtù, è veramente libero.
La vera libertà (morale) non esclude la legge, anzi la richiede per assicurare che «gli atti volontari nostri non discordino dalla retta ragione». La necessità, perché siano buoni, che i nostri atti siano conformi a ragione è «la prima causa dell’essere necessaria la legge», che è «ordinamento della ragione». Soprattutto ci è necessaria «la legge naturale, scritta e impressa nell’animo di ciascuno, non essendo altro che la ragione stessa». La legge naturale ha forza di vera legge in quanto «è la stessa legge eterna ossia la stessa eterna ragione di Dio creatore e reggitore del mondo, inserita nelle ragionevoli creature e motrice di queste agli atti debiti e al fine».
Come non esclude la legge, così la libertà (morale) non è tolta, ma anzi aiutata dall’influsso nell’uomo della grazia divina. Il Creatore «muove tutte le cose in conformità della loro natura», per cui. la grazia «rende più facile a un tempo e più sicuro il buon uso della naturale libertà». La grazia e la natura derivano entrambe dallo stesso Dio, e la grazia conserva «le nature diverse» e opera mantenendo «a ciascuna il carattere, l’efficacia e l’operare suo proprio».
La nozione di libertà morale si applica anche alle società. Dal punto di vista oggettivo anche per le società la libertà non è fare quello che si vuole, ma perseguire il bene comune dei cittadini. Anche le società sottostanno alla legge naturale: ai «precetti di diritto naturale», che non hanno origine da convenzioni umane ma «precedono invece la stessa società, e sono dettami della legge naturale, e perciò della legge eterna».
Quanto alle leggi civili, dettate dallo Stato e formulate nei regolamenti o nei codici, Leone XIII distingue tre casi. Nel primo si tratta di leggi che traducono direttamente, seppure in forma talora limitata e imprecisa, precetti del diritto naturale. Così la norma di diritto naturale «non uccidere» si trasforma nell’articolo del codice che punisce l’omicidio, anche se da uno stesso principio del diritto naturale derivano le diversissime definizioni dell’omicidio che ci danno le leggi delle diverse nazioni. In questo primo caso si tratta dunque di leggi che vanno osservate con un particolare vincolo della coscienza.
Può trattarsi invece di leggi che sono soltanto «conseguenze del diritto naturale non già dirette e immediate, ma remote e indirette». Per esempio, la legge precisa che per compiere un certo atto amministrativo è necessario un certo tipo di carta da bollo. A ben vedere, anche questa legge deriva in ultimo da un principio di diritto naturale, quello secondo cui lo Stato ha il diritto di regolare le attività amministrative. Ma – a differenza della norma sull’omicidio – il collegamento con il diritto naturale è molto più remoto. Anche le leggi di questo secondo gruppo vanno osservate, ma il vincolo di coscienza è minore rispetto a quelle del primo.
Può darsi infine il caso di leggi che contraddicono formalmente un principio di diritto naturale. È il caso, ai tempi di Leone XIII, della legge che permette il divorzio – e oggi, per esempio, di quella che ammette l’aborto. Di queste leggi non è lecito servirsi, non devono essere osservate e a rigore non sono neppure leggi: «qualunque disposizione della pubblica potestà non conforme ai principi della retta ragione non avrebbe vigore di legge».
Dal punto di vista soggettivo Leone XIII prende quindi in considerazione la libertà dei governati e la libertà dei governanti. La libertà dei cittadini governati non consiste «nel fare quello che talenta a ciascuno», ma nel potere con «l’aiuto delle leggi civili [...] più agevolmente vivere secondo le norme della legge eterna». Per i governanti la libertà «non sta nel poter comandare senza ragione o a capriccio», ma nel dettare leggi il più possibile «effettivamente modellate sulla legge eterna». Come si vede Leone XIII, nell’affrontare la questione della libertà politica, parla di «vera» libertà con riferimento alla libertà morale, non alla semplice libertà naturale.
La Chiesa, afferma il Pontefice, ha sempre insegnato questi principi ed è stata custode e maestra di libertà. Fra l’altro, osserva Leone XIII, storicamente alla Chiesa si deve, nel mondo antico come nel mondo moderno, la lotta contro la schiavitù fino alla sua totale abolizione. È interessante osservare che l’enciclica Libertas è del 20 giugno 1888 e che un mese prima, il 13 maggio 1888, in Brasile il governo guidato dal primo ministro João Alfredo Corrêa de Oliveira (1835-1915), fratello del nonno paterno del pensatore contro-rivoluzionario Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), aveva fatto approvare la legge che aboliva nel Paese la schiavitù, la cosiddetta Legge Aurea, voluta dalla principessa reggente Isabel de Bragança e Borbone (1846-1921) dopo un paziente lavoro della diplomazia della Santa Sede e dello stesso Leone XIII.
La Chiesa, continua l’enciclica, ha sempre distinto fra libertà naturale e libertà morale; e ha sempre raccomandato l’obbedienza, ma ha distinto fra obbedienza a un’autorità legittima e obbedienza alla tirannide. Nei «governi tirannici» «dove [...] il comando si opponga alla ragione, all’eterna legge, al divino impero, allora il disobbedire agli uomini per obbedire a Dio diviene un dovere».
2. Il liberalismo
Nella seconda parte dell’enciclica Leone XIII esamina la «nuova» nozione di libertà introdotta dal liberalismo e dalla Rivoluzione francese. Le basi filosofiche di tale nozione sono il naturalismo e il razionalismo, secondo cui non esiste una legge eterna o divina, ma «ognuno è legge a se stesso». Le leggi della società non derivano la loro autorità e il loro carattere vincolante dalla conformità alla verità, ma semplicemente dalla conformità all’opinione della maggioranza, principio molto pericoloso che fa sparire la distinzione fra il bene e il male, sostituita dall’«arbitrio del maggior numero, facile via a tirannidi».
L’esperienza successiva ha dimostrato, anche in via di fatto, la verità del rilievo di Leone XIII. Se una legge è legge, e ha diritto all’obbedienza, soltanto perché è approvata dalla maggioranza dei cittadini, allora le leggi razziali della Germania nazional-socialista – promulgate in modo formalmente valido da un governo che all’origine era stato regolarmente eletto – avrebbero dovuto essere riconosciute e obbedite come vere leggi. Governi democraticamente eletti di molti Stati degli Stati Uniti hanno mantenuto e tutelato per decenni nelle loro leggi la schiavitù. Prospettando un caso più generale, se la base dell’autorità della legge è il volere della maggioranza – anche democraticamente espresso –, la maggioranza dei cittadini di una nazione potrebbe sempre decidere – e votare in modo formalmente impeccabile – che una certa minoranza dev’essere eliminata fisicamente. Solo se si accetta il principio esposto dalla dottrina sociale della Chiesa, secondo cui soltanto una legge conforme al diritto naturale è vera legge, si può concludere che una norma palesemente ingiusta e mostruosa non è una vera legge e non dev’essere obbedita.
Leone XIII dedica un cenno alle forme «moderate» di liberalismo, diffuse anche presso certi cattolici. Alcuni riconoscono la «legge della ragione», ma non le leggi che Dio ha trasmesso con la Rivelazione. Altri dicono che la legge di Dio deve regolare «la vita e i costumi dei privati, non già dello Stato». Si tratta di un argomento ancora in voga anche oggi, molti anni dopo Leone XIII, il quale ispira quei cattolici che affermano di essere personalmente contrari al divorzio o all’aborto, ma di non potere imporre agli altri di non divorziare o abortire. Questo tipo di opinioni, nota Leone XIII, trascura che fine della legge dello Stato è promuovere il bene comune, che è una realtà oggettiva, nonché favorire – per quanto possibile – la salvezza eterna dei consociati. Gli stessi argomenti trascurano pure i benefici che derivano dalla concordia e dalla collaborazione fra Stato e Chiesa.
Leone XIII esamina quindi le singole libertà che i moderni propongono come assolute: di culto, di stampa, di insegnamento e coscienza. Dal punto di vista soggettivo la libertà di culto afferma «essere libero ciascuno di professare la religione che gli piace, e anche di non professarne alcuna». Il fondamento di questa opinione, così com’è presentata al tempo di Leone XIII, rimanda al relativismo, che nega si possa raggiungere una verità oggettiva su Dio, e alla confusione fra libertà naturale e morale. Certo, di fatto esiste la libertà naturale di non credere in Dio; ma dal punto di vista morale – e salva l’ignoranza invincibile – esiste un vero dovere di credere.
Rispetto alla società la libertà di culto implica che lo Stato deve considerare «giuridicamente uguali» tutti i culti, senza collaborare o favorirne alcuno «anche se si tratti di nazioni cattoliche». Ma «una tale libertà nuoce alla libertà vera dei governi e dei popoli», perché li priva dei vantaggi della collaborazione con la Chiesa, e – nelle nazioni cattoliche – viola anche le tradizioni storiche più autentiche della nazione. Torneremo alla fine di questo capitolo sui profili attuali di questa problematica e sul rapporto fra il Magistero di Leone XIII sul punto e quello del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Anche la libertà di espressione e di stampa, prosegue l’enciclica, se considerata «senza limiti e misura», «non può essere un diritto». Le menzogne, i vizi, le disonestà non possono avere diritto alla propagazione; anzi l’indiscriminata libertà diventa «oppressione morale» dei cittadini più deboli, che «o del tutto non possono, o non possono senza estrema difficoltà» proteggersi da soli contro l’aggressività dei mezzi di informazione o sostenere le relative spese legali. Oggi casi come quelli di una pornografia dilagante anche in forme estreme o della diffusione d’informazioni che violano la privacy ripropongono il problema, qui sottolineato da Leone XIII, dei limiti della libertà di stampa.
Pure la libertà d’insegnamento non è assoluta. L’insegnante non può avere «una sconfinata licenza d’insegnare ciò che gli piace»; anche questa libertà deve avere «certi confini» e ricordare la responsabilità dell’insegnamento verso la verità. Se un insegnante volesse insegnare che Giulio Cesare (100-44 a.C.) è vissuto nel Medioevo, o che un cerchio è quadrato – gli esempi sono miei, non di Leone XIII – il sistema scolastico non potrebbe né dovrebbe permetterglielo, neppure in nome della libertà d’insegnamento, e tanto meno dovrebbe consentirgli di fare l’apologia del furto o dell’omicidio. La Chiesa, spiega l’enciclica, non ha mai avversato il progresso delle scienze e della cultura – anzi, nella sua storia ha «conservato i monumenti della sapienza antica», aperto università, promosso le arti –, ma non può cessare di proclamare i diritti della verità, come non può cessare di reclamare il suo «inviolabile diritto alla libertà di ammaestrare le genti».
Quanto alla «libertà di coscienza» occorre distinguere: se significa che ognuno è «libero di onorare Dio o di non onorarlo» si riduce alla «libertà di culto», che il Pontefice ha già esaminato. Se invece significa «che l’uomo abbia nel civile consorzio diritto di compiere tutti i suoi doveri verso Dio senza impedimento alcuno», allora è una libertà che la Chiesa reclama per tutti gli uomini, mentre è semmai il laicismo moderno – che non di rado ha perseguitato i cattolici, per esempio sopprimendo gli ordini religiosi in certi paesi – che sul punto ha qualche cosa da rimproverarsi.
3. I doveri dei cattolici
«I mali dell’età nostra», continua Leone XIII, sono «in gran parte scaturiti da quelle libertà medesime [...] nelle quali pareva si contenessero germi di salute e di gloria. Alle speranze non corrisposero i fatti. Si speravano frutti dolci e sublimi, e ne vennero amari e velenosi». Se si cerca un rimedio occorre tornare alla sana dottrina sulla libertà, precisandone peraltro i caratteri contro il pericolo di fraintendimenti.
Così, senza attribuire «diritti» al male, la dottrina sociale cristiana permette la sua tolleranza in certe circostanze, perché non si arrivi a mali maggiori e anche perché non si chiuda la via a possibili beni maggiori. Dio stesso «né vuole che il male si faccia, né costringe a non farlo, ma permette che si faccia e questo è bene», insegna San Tommaso (Summa, Ia, q.l9, a9, ad3), perché costringere gli uomini al bene significherebbe negare il maggior bene della loro libertà. Peraltro, la Chiesa non rinuncia a giudicare la maggiore o minore perfezione degli Stati, e ricorda che «quanto più di male è costretto a tollerare uno Stato, tanto più è lontano dalla perfezione».
«Per le condizioni straordinarie dei tempi» talora anche la Chiesa «tollera certe libertà moderne, non perché per se stesse le preferisca ma perché giudica sapiente. il permetterle», senza per questo professare né liberalismo né relativismo. E «non dicono male» coloro che, pur non approvando la forma di Stato nata dalla Rivoluzione francese, credono utile che in pratica la Chiesa venga a «ragionevoli condiscendenze» o stipuli trattati o concordati anche con gli Stati laici moderni, in vista di «qualche gran bene». La Chiesa talora viene a patti, senza con questo rinunciare alla dottrina. Ma quello che la Chiesa non potrà mai fare è cessare di chiamare le cose con il loro nome, o «lasciare in pace il falso e l’ingiusto».
I cattolici non possono aderire alla nozione di libertà illimitata propria del liberalismo. Dove è in uso, tuttavia, «se ne valgano a ben fare». Dove manca sufficiente libertà reclamino invece «una forma di reggimento libera», cercando peraltro di distinguersi – per quanto possibile – da chi reclama «libertà eccessiva e viziosa».
«Similmente non è vietato prediligere governi temperati di forme democratiche, salva però la dottrina cattolica circa l’origine e l’uso del potere», cioè senza aderire alla tesi della «sovranità popolare»; e la partecipazione dei cittadini all’attività pubblica è – se rettamente intesa – «ottima cosa». Così pure la Chiesa non disapprova chi desidera l’indipendenza della propria nazione «da straniera e dispotica signoria», e chi reclama «una giusta autonomia» regionale o locale, come testimonia la simpatia che in altri tempi la Chiesa mostrò per i comuni d’Italia.
I problemi pratici, conclude Leone XIII, non mancheranno di trovare soluzioni appropriate se i cattolici sapranno conformare la loro vita a un generale principio: operare sempre, anche nella vita politica, in conformità e secondo la propria fede.
4. La libertà religiosa da Leone XIII al Vaticano II
L’affermazione dell’enciclica Libertas secondo cui la libertà di culto «nuoce alla libertà vera dei governi e dei popoli» è coerente con l’insegnamento del Beato Pio IX nell’enciclica Quanta Cura e nel Sillabo. Si afferma talora che sarebbe in contrasto, invece, con la dichiarazione Dignitatis humanae, del 1965, del Concilio Ecumenico Vaticano II, la quale riconosce la libertà religiosa come diritto fondamentale della persona fondato sulla stessa natura umana. Com’è noto, la questione della libertà religiosa e dell’asserito contrasto fra la Dignitatis humanae e il Magistero del Beato Pio IX e di Leone XIII ha un ruolo fondamentale, più importante rispetto alla stessa questione della liturgia, nei contrasti fra la Santa Sede e la Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata dal già citato mons. Lefebvre.
Nel discorso del 22 dicembre 2005 alla Curia Romana, fondamentale per tutta la questione dell’interpretazione dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II – a proposito della quale va sempre evitata una «ermeneutica della discontinuità e della rottura» rispetto al Magistero precedente –, Benedetto XVI ammette una «apparente discontinuità» in tema di libertà religiosa, ma spiega che questa discontinuità, se e dove c’è, non si riferisce ai principi ma alla loro applicazione alle forme storiche concrete, che mutano nel tempo mentre i principi non possono mutare. Infatti «i principi esprimono l’aspetto duraturo, rimanendo nel sottofondo e motivando la decisione dal di dentro. Non sono invece ugualmente permanenti le forme concrete, che dipendono dalla situazione storica e possono quindi essere sottoposte a mutamenti. Così le decisioni di fondo possono restare valide, mentre le forme della loro applicazione a contesti nuovi possono cambiare. Così, ad esempio, se la libertà di religione viene considerata come espressione dell’incapacità dell’uomo di trovare la verità e di conseguenza diventa canonizzazione del relativismo, allora essa da necessità sociale e storica è elevata in modo improprio a livello metafisico ed è così privata del suo vero senso, con la conseguenza di non poter essere accettata da colui che crede che l’uomo è capace di conoscere la verità di Dio e, in base alla dignità interiore della verità, è legato a tale conoscenza. Una cosa completamente diversa è invece il considerare la libertà di religione come una necessità derivante dalla convivenza umana, anzi come una conseguenza intrinseca della verità che non può essere imposta dall’esterno, ma deve essere fatta propria dall’uomo solo mediante il processo del convincimento» (ibid.).
Sbagliano dunque secondo Benedetto XVI coloro i quali – per applaudirlo, nel caso della scuola cattolico-democratica, o per rifiutarlo, come fanno alcuni cosiddetti «tradizionalisti» – pensano che il Concilio con la Dignitatis humanae abbia voluto proclamare principi opposti a quelli del Beato Pio IX e di Leone XIII. L’insegnamento di questi Pontefici secondo cui una libertà di religione considerata non come mera «necessità sociale» per la pace e il bene comune in determinati contesti politici ma «elevata a livello metafisico» è del tutto inaccettabile e merita di essere condannata non è affatto stato modificato dal Concilio, e rimane pienamente valido ancora oggi.
Come precisa la Congregazione per la Dottrina della Fede in una corrispondenza del 1987 con mons. Lefebvre, la Dignitatis humanae in diversi passaggi si riferisce non a qualunque forma di Stato teoricamente possibile ma allo Stato laico moderno. Interpretare diversamente questi passaggi sarebbe contrario ai lavori preparatori richiamati da tale corrispondenza e anche alla logica. Né la dichiarazione del Vaticano II afferma che lo Stato laico moderno sia preferibile ad altre forme di Stato del passato: «DH [Dignitatis Humanae] non implica neppure una disapprovazione della condotta seguita in passato da alcuni principi cristiani, la cui valutazione storica è complessa » (Congregazione per la Dottrina della Fede, Liberté religieuse. Réponse aux dubia présentés par S.E. Mgr. Lefebvre, 9 marzo 1987, 19).
Afferma già nei suoi passaggi iniziali la Dignitatis humanae che «poiché la libertà religiosa, che gli uomini esigono nell’adempiere il dovere di onorare Dio, riguarda l’immunità della coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina cattolica tradizionale sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l’unica chiesa di Cristo ». Il diritto alla libertà religiosa sancito dalla Dignitatis himanae non è un diritto «positivo» ma «negativo», e si configura tecnicamente come una «immunità».
Nella Relatio de textu emendato presentata ai Padri conciliari si spiegava che «la parola diritto può essere intesa in un duplice significato. Nel primo significato per diritto s’intende la facoltà morale di compiere qualcosa, la facoltà cioè con cui qualcuno ha intrinsecamente la positiva autorizzazione […] ad agire. Nella Dichiarazione [Dignitatis Humanae] non è utilizzato in questo senso […]. Nel secondo significato si dice diritto la facoltà morale di esigere di non essere costretto ad agire, né di essere impedito a farlo. Nel qual senso diritto significa l’immunità nell’agire ed esclude la coercizione sia costringente che impediente. È dunque in questo secondo senso che si intende diritto nella Dichiarazione» ((Acta Synodalia, vol. III, pars VIII, pp. 461-462, cit. ibid.).
La Congregazione, che cita questo brano, ricorda a Mons. Lefebvre che la Commissione Conciliare competente aveva anche precisato che «da nessuna parte si afferma né è lecito affermare (si tratta si cosa evidente) che c’è un diritto di diffondere l’errore. Se poi le persone diffondono l’errore, non è l’esercizio di un diritto, ma il suo abuso» (Congregazione per la Dottrina della Fede 1987, 7). Commenta la Congregazione: «La Dignitatis Humanae non afferma affatto che la propagazione degli errori sia un bene. Quello che è bene è che esista nella società civile [più precisamente nella società civile organizzata dallo Stato laico moderno] un grado di autonomia giuridica in materia religiosa compatibile con l’ordine e la moralità pubblica» (ibid., 12).
Certamente nella Dignitatis humanae rispetto a Leone XIII c’è una differenza terminologica. Leone XIII parla di «tolleranza religiosa», il Concilio di «libertà religiosa». La scelta fra i due termini fu oggetto fra i Padri conciliari di lunghe discussioni. Nella Relatio de textu priore queste discussioni sono riassunte così: «Ci sono alcuni che dubitano della stessa formula “libertà religiosa” e pensano che in questa materia non possiamo trattare che della “tolleranza religiosa”» (cit. ibid., 18).
Alla fine si decise – non senza dubbi – per la formula «libertà religiosa» per due ragioni. Anzitutto, la dottrina giuridica non utilizzava più da anni la formula «tolleranza religiosa» come «notio formaliter iuridica», mentre la nozione di «libertà religiosa» nel diritto nazionale di diversi Paesi e in quello internazionale aveva un senso preciso e non necessariamente ideologico: «Se il destinatario del nostro discorso è la società moderna, dobbiamo farci capire usando la sua terminologia» (ibid.). In secondo luogo, cosa ancora più importante, i Padri conciliari volevano affermare con forza di fronte alle possibili pretese dello Stato laico moderno che il diritto all’immunità dalla coercizione in materia di religione «si fonda nella natura della persona umana, che tutti devono rispettare» (ibid.) a prescindere e prima delle leggi positive, e non si riduce a una semplice «tolleranza» che lo Stato laico moderno avrebbe il diritto di concedere o negare – come è appunto tipico della nozione di «tolleranza» – a suo libito.
Certamente non è questa la sede per risolvere la questione della corretta interpretazione della dichiarazione Dignitatis humanae, una delle discussioni più complesse fra le tante dove due diverse ermeneutiche – della continuità con la Tradizione e della rottura, per usare i termini di Benedetto XVI – lottano a proposito del Vaticano II. I cenni che ne abbiamo dato sono sufficienti a mostrare qual è la posizione che sul problema di una presunta differenza di principi fra la Dignitatis humanae e il Magistero del Beato Pio IX e di Leone XIII hanno assunto la Congregazione per la Dottrina della Fede e Benedetto XVI. A proposito delle scelte terminologiche del Concilio certo non si è obbligati a credere che siano sempre state le più felici o le migliori possibili. E certamente la presentazione della Dignitatis humanae, già nei giorni del Concilio e tanto più dopo il Vaticano II, è quasi sempre avvenuta all’insegna di quella che Benedetto XVI chiama «ermeneutica della discontinuità e della rottura», con pochissime eccezioni. E tuttavia, secondo il Magistero contemporaneo, da Leone XIII al Concilio non sono mutati i principi, ma le situazioni storiche cui i principi si applicano e che ne determinano le «forme concrete» (Benedetto XVI) di espressione. L’ideologia della libertà religiosa, intesa in senso positivo come diritto dell’errore con conseguente «canonizzazione del relativismo» (ibid.), condannata da Leone XIII, resta altrettanto condannata da Benedetto XVI. Una libertà religiosa intesa invece in senso negativo come immunità dall’ingerenza dello Stato laico moderno, di cui i cittadini di questo particolare tipo di Stato debbono godere nella formazione e nell’esplicitazione delle loro scelte religiose, rappresenta una «forma concreta» nuova nel Magistero della Chiesa a fronte di circostanze storiche mutate, ma Benedetto XVI ci assicura che – ove sia rettamente interpretata e presentata, il che purtroppo nella confusione postconciliare non è avvenuto quasi mai – non è in contrasto con il Magistero tradizionale, che si è espresso tra l’altro nell’enciclica Libertas.
Fonte: Facebook su segnalazione di Massimo Introvigne