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Il termine latino omissis si traduce a senso nella frase "informazioni tralasciate perché di scarsa importanza". Questo termine è frequentemente usato in diritto quando alcune informazioni non sono fornite perché non indispensabili per chi legge.

Quante volte abbiamo sentito che la legge 194 è una buona legge, un punto di equilibrio ottimale, è una legge male applicata, che va applicata in tutte le sue parti, che bisogna recuperare il suo spirito, espresso nei suoi primi articoli?

Sentiremo ancora questi discorsi. Vi proponiamo un aspetto inedito della questione. Sapete che la legge 194 del 1978 è una legge complementare? E che quindi sui codici viene posta a margine del Codice Penale? Bene. In molti codici la legge 194 è mozzata dei suoi primi tre articoli; esattamente quelli che molti politici e tuttologi sostengono di dover valorizzare!

Come si acquisisce l'informazione di uno spirito buono della legge 194, se da questa i relativi dettami sono editorialmente omessi? Non ci credete? Guardate qui sotto...

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La pubblicazione che vi abbiamo mostrato
è tra le più diffuse in campo professionale.
Si tratta del Codice Penale edito dal Sole 24 Ore

1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1978, n. 140.


2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori. (2) Riportata al n. VII.


3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. (2) Riportata al n. VII

Fonte Fratello Embrione