La legge 40 del 2004 - che disciplina in Italia gli interventi di assistenza alla procreazione (inseminazione in vivo), di fecondazione artificiale (fertilizzazione in vitro) e di manipolazione e trasferimento in utero dell'embrione umano - è un dispositivo di norme imperfette, sia sotto il profilo morale sia per quanto concerne alcuni aspetti biomedici e clinici. Ciò non di meno, essa ha visto impegnati cattolici e non credenti - durante il lungo processo sociale e politico di redazione e approvazione - nel tentativo di "limitare i danni di una tale legge" e "diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica" (Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 73). D'altra parte, anche talune disposizioni pratiche di ordine biotecnologico e clinico-assistenziale presenti nella legge sono difettive, in particolar modo quando non contemplano un percorso inequivocabile per affrontare e risolvere tensioni che possono sorgere tra la necessità di favorire lo sviluppo di ogni embrione umano generato in vitro, senza discriminazioni genotipiche o fenotipiche, e quella di tutelare la salute della donna e rispettare l'incoercibilità dell'accoglienza in utero del concepito da parte di essa.
Le precedenti Linee guida della legge, previste dall'articolo 7 della medesima e frutto di una Commissione ministeriale ad hoc, avevano sinora assolto il compito di garantire l'attuazione di quanto disposto dalla legge 40 circa "i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito" (articolo 1 comma 1). Esse prevedevano già il caso in cui, dall'indagine osservazionale dell'embrione (di tipo non invasivo, che tutela pienamente la vita e l'epigenesi del concepito), "vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo" che richiedano di informare i genitori ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della legge. La diagnosi sull'embrione in vitro è concessa se - come ogni altra onesta diagnosi clinica - essa ha come finalità la tutela e la promozione della salute, in questo caso quella del concepito e della madre, e, comunque, non implica rischi sproporzionati per il soggetto coinvolto. Il medico, comunicato l'esito della diagnosi osservazionale, può imbattersi nel rifiuto categorico e inappellabile della coppia (o anche della sola donna) al trasferimento comunque in utero, di fronte al quale non gli resta che mantenere in coltura l'embrione, intrinsecamente incapace di completare il suo sviluppo, "fino al suo estinguersi" (Linee guida, 2004). I genitori, il medico e il biologo assistono impotenti al concludersi prematuro della vita del concepito: una morte imprevedibile, questa, che non è preordinata alla nascita esclusivamente di un figlio sano, né conseguenza di un atto diagnostico invasivo e discriminante rispetto alle "qualità" del nascituro.
Diverso e di segno opposto è l'orientamento impresso all'applicazione della legge 40 dalla nuove Linee guida per quanto concerne la composizione dei "diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito" (articolo 1, comma 1). Partendo da una estensione, scientificamente e clinicamente ingiustificata, del concetto diagnostico di "sterilità" e "infertilità" alle coppie che - pur potendo generare naturalmente un figlio - non si avvalgono della potentia coeundi et generandi per timore di un contagio venereo o per escludere l'evenienza della nascita di un figlio malato, il decreto ministeriale ha inteso appellarsi alla eventualità di "interventi [sull'embrione] aventi finalità diagnostiche e terapeutiche" prevista dal legislatore all'articolo 13 (commi 2 e 3). In realtà, anche a prescindere dall'ammissibilità della procreazione medicalmente assistita nei soli "casi di sterilità o di infertilità" - definiti in riferimento a "cause impeditive della procreazione" (articolo 4, comma 1) e non in base a timori di contagio o anomalie genetiche presenti nella coppia - la finalità diagnostica e quella selettiva (eugenetica negativa) risultano di fatto, anche se non di principio, inseparate. Non essendo praticabile, allo stato attuale della ricerca in terapia genica e cellulare, nessuna correzione di difetti genomici che fornisca, nella fase precoce di sviluppo dell'embrione, garanzie di efficacia e sicurezza individuale - vi è un generale e solido consenso internazionale circa la inaccettabilità etica degli esperimenti di terapia genica germinale e pre-differenziativa nell'uomo - l'unico scopo per il quale viene invocata la diagnosi citogenetica e genetico-molecolare prima dell'impianto è quello selettivo. Scopo eugenetico che, sebbene escluso di principio sia dal testo della legge (articolo 13 comma 3b) che dalle nuove Linee guida, può essere di fatto deliberato e attuato attraverso il rifiuto della donna, in nessuna forma giuridica escludibile, del trasferimento in utero dell'embrione su cui è stata eseguita la diagnosi.
La ragione pratica ci porta a "ritenere leciti gli interventi sull'embrione umano a patto che rispettino la vita e l'integrità dell'embrione, non comportino per lui rischi sproporzionati, ma siano finalizzati alla sua guarigione, al miglioramento delle sue condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale" (Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Donum vitae, I, 3). Alla luce della retta ragione scientifica e clinica questo non appare essere attualmente il caso corrispondente alla diagnosi genetica sull'embrione in vitro, e non risulta, dunque, giustificata l'introduzione di questa procedura nell'ambito della materia disciplinata in Italia dalla legge 40.
Roberto Colombo
(©L'Osservatore Romano - 2-3 maggio 2008)
Norme imperfette ma che non vanno stravolte
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