Nel contempo ci chiediamo come sia possibile che la Dottrina Sociale della Chiesa sia così sovente manipolata e manovrata da alcuni esponenti politici, di qualunque colore ed orientamento, e volontariamente ridotta a sostegno di ideologie peregrine, mondane e contrarie al Diritto Naturale.
di ALESSANDRO MARTINETTI
Qualche precisazione a margine della risposta del professor Stefano Ceccanti al cardinale Camillo Ruini:
1. La dottrina sociale della Chiesa proibisce sia l’equiparazione legale delle unioni omosessuali al matrimonio, sia il riconoscimento legale delle medesime:
“In presenza del riconoscimento legale delle unioni omosessuali, oppure dell’equiparazione legale delle medesime al matrimonio con accesso ai diritti che sono propri di quest’ultimo, è doveroso opporsi in forma chiara e incisiva. Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione formale alla promulgazione o all’applicazione di leggi così gravemente ingiuste nonché, per quanto è possibile, dalla cooperazione materiale sul piano applicativo. In questa materia ognuno può rivendicare il diritto all’obiezione di coscienza.” (Congregazione per la dottrina della fede, “Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali”, 3 giugno 2003, n. 5).
Dunque, sostenendo che nella dottrina sociale della Chiesa “vi è spazio per un riconoscimento [delle unioni di fatto] in forme diverse dal matrimonio”, Ceccanti dice qualcosa che ha tutta l’aria di cozzare con quanto affermato dal documento della CDF, perché immagino che il riconoscimento cui si riferisce Ceccanti sia un “riconoscimento legale”, e il documento in oggetto, come s’è rilevato, afferma che “è doveroso opporsi” al “riconoscimento legale delle unioni” (nel caso: quelle omosessuali).
2. La dottrina sociale della Chiesa invece non riprova che i componenti delle unioni di fatto ricorrano “al diritto comune per tutelare situazioni giuridiche di reciproco interesse”:
“Essi possono sempre ricorrere – come tutti i cittadini e a partire dalla loro autonomia privata – al diritto comune per tutelare situazioni giuridiche di reciproco interesse” (n. 9).
Inoltre, si legge che “non è vera l’argomentazione secondo la quale il riconoscimento legale delle unioni omosessuali sarebbe necessario per evitare che i conviventi omosessuali perdano, per il semplice fatto della loro convivenza, l’effettivo riconoscimento dei diritti comuni che essi hanno in quanto persone e in quanto cittadini” (n. 9).
In sintesi, la dottrina sociale della Chiesa non concede alcuno spazio al “riconoscimento” delle unioni di fatto.
Concede spazio invece al ricorso dei componenti tali unioni a contratti di diritto privato (a ciò si riferisce il documento della CDF quando parla di “diritto comune”) – contratti che non comportano alcun “riconoscimento” delle unioni di fatto –, nella misura in cui ovviamente questi contratti non generino effetti che collidano con l’istituto matrimoniale (ad es.: non introducano deroghe ai diritti dei successori legittimi). Tra l’altro i contratti di diritto di privato possono parimenti garantire diritti meritevoli di tutela che ineriscano a conviventi non appartenenti a una ccosiddetta “unione di fatto” (cioè, conviventi tra i quali non esista attrazione sessuale: si pensi ad esempio a fratelli che dimorano sotto lo stesso tetto).
Mi pare quindi infondata l’affermazione di Ceccanti secondo cui sarebbe impossibile garantire diritti soggettivi (la polemica sulla locuzione “diritti individuali” mi pare francamente oziosa: ci sono diritti soggettivi, o individuali che dir si voglia, che non sono certo diritti “egoistici” o “antisociali” o “individualistici”) dei conviventi di una cosiddetta “unione di fatto” senza introdurre nell’ordinamento giuridico un qualche riconoscimento dell’unione medesima (quando sostiene che “non esiste giuridicamente una terza possibilità tra il negare qualsiasi riconoscimento di diritti ritenendo che si tratti di realtà di fatto lecite ma non meritevoli di alcuna tutela […] e il passare attraverso una qualche forma di riconoscimento delle unioni che consenta poi l’attribuzione di diritti e doveri alle persone che ne fanno parte”).
Quanto poi all’urgenza e all’inderogabilità dell’auspicato riconoscimento (”se dissipiamo alcune incomprensioni, sarà più facile trovare soluzioni ragionevoli, condivise e ormai inderogabili”), sarebbe opportuno ricordare, con il giurista Gianfranco Amato, che già oggi “praticamente tutti quei diritti generalmente invocati dai partner di una unione di fatto possono essere attivati tramite il diritto volontario e senza alcuna necessità di introdurre per via legislativa nuovi istituti.”
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Il professor Alessandro Martinetti, di Ghemme in provincia di Novara, è studioso di teologia e filosofia, discepolo del grande neotomista Gustavo Bontadini.
© http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/ - 3 luglio 2013