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agnus deidi GIANFRANCO GHIRLANDA

La lettera Iuvenescit ecclesia afferma: «I doni carismatici nella loro pratica possono generare affinità, prossimità, parentele spirituali attraverso le quali il patrimonio carismatico, a partire dalla persona del fondatore, viene partecipato e approfondito, dando vita a vere e proprie famiglie spirituali. Le aggregazioni ecclesiali, nelle loro diverse forme, si presentano come doni carismatici condivisi» (n. 16).
È questa un’affermazione molto importante perché, come richiama la stessa lettera al n. 5 rifacendosi a un passo di Matteo (7, 2223) l’esercizio dei carismi, anche i più vistosi, può esserci anche in assenza di una relazione autentica col Signore, quindi in uno stato non di grazia. Ciò vuol dire che anche un fondatore o una fondatrice che hanno ricevuto un carisma per essere il tramite di trasmissione di esso a un gruppo — un istituto di vita consacrata o a un’altra forma aggregativa — possono fare un uso perverso del dono ricevuto. Secondo san Paolo a ognuno è stato fatto un dono proprio secondo la grazia che gli è stata data: il carisma non dev’essere esercitato al di là di tale misura di grazia, quindi non con superbia e sproporzionata autovalutazione (cfr. Romani, 12, 3-8), ma per l’edificazione altrui (cfr. 1 Corinzi, 14, 26). Per san Pietro la grazia ricevuta dev’e s s e re messa al servizio degli altri, «come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio» (1 Pietro, 4, 1011). L’autorità gerarchica che ha ricevuto il dono di discernere i carismi dev’essere molto attenta nella funzione che è chiamata a svolgere. L’esperienza insegna che non ci si deve lasciar abbagliare da apparenze di straordinarietà del fondatore o della fondatrice, anzi, dove queste si dovessero presentare dev’essere ancora più guardinga. La fondazione di un istituto o di altra forma aggregativa ecclesiale è, come chiaramente delinea la lettera al n. 17, un processo, quindi qualcosa di progressivo e lento, come attento e lento dev’essere il discernimento dell’autorità prima del riconoscimento. Proprio perché si tratta di un dono condiviso, il fondatore o la fondatrice debbono saper discernere chiaramente qual è il contenuto del carisma collettivo che sono chiamati a trasmettere a coloro che per primi si raccolgono attorno a loro, quindi a tutti quelli che saranno membri dell’istituto o dell’associazione o del movimento. Per fare questo i fondatori nel momento della prima istituzionalizzazione del carisma nella regola o costituzioni o statuto che vanno scrivendo sulla base dell’esp erienza vissuta non solo da loro stessi, ma da tutto il gruppo iniziale, debbono avvalersi della stretta collaborazione di tale gruppo che si è raccolto intorno a loro nella vita e nell’attività apostolica. Quanto più i fondatori con umiltà ricercheranno questo aiuto e sostegno, tanto più si potrà vedere l’autenticità del loro carisma e della loro azione. È un errore “s a n t i f i c a re ”, se non addirittura “d i v i n i z z a re ”, il fondatore o la fondatrice ancora in vita, come se ogni parola della regola o delle costituzioni o dello statuto fosse direttamente ispirata da Dio o tramite la Madonna o altro santo. La ricerca della volontà di Dio nella fondazione di un’entità ecclesiale è spesso qualcosa di sofferto che passa anche per l’oscurità, che educa gli autentici fondatori all’umiltà. Per questo la regola o le costituzioni o lo statuto, dopo che sono stati redatti dal fondatore o dalla fondatrice debbono essere sottoposti all’approvazione del capitolo generale o dell’assemblea generale, che rappresentano tutto l’istituto o l’associazione, prima di essere presentati all’autorità ecclesiastica. Il carisma, infatti, non appartiene al fondatore o alla fondatrice, ma a tutto l’istituto o associazione, quindi a tutti i membri che vi appartengono. La lettera nel n. 18 elenca otto criteri di discernimento circa l’ecclesialità dei doni carismatici, criteri che delineano alcune caratteristiche che l’autorità ecclesiastica deve riscontrare per appurare che il carisma in questione porta in sé la capacità dell’inserimento armonico nella vita della Chiesa universale e della Chiesa particolare, che quindi è opera di Dio. Tali criteri sono molto importanti e di essi debbono attentamente tener conto innanzitutto i vescovi, al momento dell’approvazione diocesana, ma poi la Santa Sede al momento dell’approvazione pontificia. La sperimentazione di tali caratteristiche richiede tempo, quindi non si deve arrivare velocemente all’a p p ro vazione. Non sempre il numero delle vocazioni a tali nuove realtà è segno di presenza dello Spirito. I vescovi debbono attentamente vigilare sull’autenticità della dottrina spirituale che è alla base della nuova forma di vita, sul modo di esercitare l’autorità e di osservare l’obbedienza, sulla maturità delle persone che entrano nella nuova realtà aggregativa e quindi sulla loro libertà, sullo stile e la forma di vita da assumere nelle comunità miste, sugli impegni che possono assumere i coniugi con figli, sul luogo di formazione dei membri chiamati al ministero sacro, sulla formazione di coloro che assumono i consigli evangelici, sull’i n c a rd i n a z i o ne dei chierici, sull’integrazione nella vita pastorale delle parrocchie e delle diocesi, sulla formula da pronunciare nell’assunzione dei consigli evangelici — voti, promesse, giuramenti, ecc. — sulla procedura per le dimissioni di coloro che assumono i consigli evangelici. Nel n. 23 sono offerti criteri di discernimento per l’approvazione canonica delle realtà aggregative. Tenuto conto di quanto poco sopra affermato circa il discernimento di ecclesialità, notiamo che la lettera afferma: «Tali forme dovranno essere considerate attentamente, evitando fattispecie che non tengano in adeguata considerazione sia i principi fondamentali del diritto che la natura e le peculiarità delle diverse realtà carismatiche». Da quest’affermazione deriva il primo criterio che viene delineato: «Il rispetto della peculiarità carismatica delle singole aggregazioni ecclesiali, evitando forzature giuridiche, che mortifichino la novità di cui l’esperienza specifica è portatrice». La questione si pone in modo particolare per i movimenti ecclesiali e per nuove forme di vita consacrata. I movimenti ecclesiali attualmente trovano posto tra le associazioni di fedeli, in quanto la legislazione che le regola è abbastanza flessibile, quindi dipendono dal Pontificio Consiglio per i laici, pur comprendendo nel loro seno tutte le categorie di fedeli, tra i quali anche chierici. I chierici, per il fatto che nella Chiesa latina non possono essere incardinati in associazioni, sono più o meno “fittiziamente” i n c a rd i nati nelle diocesi e quindi dipendono dai singoli vescovi di incardinazione oltre che dai moderatori del movimento. Questo crea non infrequentemente delle tensioni, specialmente nei movimenti con un carisma missionario. Per questa ragione, alcuni di essi chiedono per i propri chierici alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata l’e re z i o n e di una società di vita apostolica oppure alla Congregazione del clero l’erezione di un’associazione pubblica clericale. Questo risolve il problema dell’incardinazione, ma può aprire quello di rompere in un qualche modo l’unità del movimento, se non si stabilisce chiaramente ed esattamente il rapporto tra tale società di vita apostolica o associazione e la totalità del movimento. A questo punto ci si può chiedere se non sarebbe più consono alla natura dei movimenti con carisma missionario, quindi di universalità, eretti dalla Santa Sede, riconoscere la loro capacità di incardinare, come permette il Codice dei canoni delle Chiese orientali a tutte le associazioni di fedeli (cann. 357 § 2; 579). Infine, alcune realtà aggregative che avrebbero i caratteri di movimenti ecclesiali, sono state approvate dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata come «Altri istituti di vita consacrata», comprendendo, sotto un unico governo, un ramo maschile (chierici e non chierici) e un ramo femminile, in cui tutti assumono i consigli evangelici, e altri fedeli, che, non assumendo i consigli evangelici, sono «aggregati» o «associati». In questo modo tali “istituti” possono incardinare. Altro criterio che viene dato nel n. 23 è quello dell’«inserimento fattivo dei doni carismatici nella vita della Chiesa universale e particolare, evitando che la realtà carismatica si concepisca parallelamente alla vita ecclesiale e non in un ordinato riferimento ai doni gerarchici».

© Osservatore Romano - 8-9 agosto 2016